Attenzione alla propria PEC
LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI NOTIFICA A MEZZO PEC
PROFESSIONI E IMPRESE: l’obbligatorietà di un indirizzo PEC
Viceversa,
…. E pertanto
Per scongiurare il rischio di scoprire in un momento solo (o troppo) avanzato che pende un processo a carico di una Società, di una Ditta Individuale, di un Professionista, o di un Amministratore, invitiamo tutti tali soggetti a:
PROFESSIONI E IMPRESE: l’obbligatorietà di un indirizzo PEC
Come ormai noto, in virtù della Legge 2/2009 e del successivo Decreto-Legge n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012, tutti i professionisti, le società (di capitali e di persone) e le ditte individuali, hanno l’obbligo di dotarsi di una casella PEC e di comunicarla al proprio ordine o collegio di appartenenza o al Registro Imprese.
In difetto di tale comunicazione saranno applicate pesanti sanzioni: per le società da € 206 a € 2064 (cfr art. 2630 del codice civile) e per le imprese individuali, previa diffida alla regolarizzazione da parte del Registro Imprese della CCIAA, da € 30 a € 1548 (cfr art. 2194 del codice civile).
E peraltro, per le imprese che risultino prive di domicilio digitale, è prevista - oltre al pagamento della sanzione amministrativa suddetta - anche l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio, la quale può in ogni caso avviare periodiche verifiche sui domicili attivi.
Obbligatorietà anche per gli AMMINISTRATORI
Se, pertanto, i professionisti e le imprese (comprese le ditte individuali) hanno già da anni l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, si segnala che con la Legge 30.12.2024 n. 207 (la c.d. Legge di bilancio 2025) tale obbligo è esteso anche agli Amministratori delle Società.
A far data dal 01.01.2025, pertanto, ogni Amministratore di una Società ed ogni membro del CdA dovranno disporre di una PEC personale e comunicarla al Registro delle Imprese.
La mancata comunicazione di tale indirizzo PEC personale comporterà una sanzione amministrativa che potrà ammontare da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.065.
Le normativa recente in materia di notifiche
In un tale contesto è stato emanato il D.Lgs. 31.10.2024 n. 164 (‘Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata’), il c.d. ‘decreto correttivo Cartabia’, che ha apportato numerose modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, al Codice penale e ad alcune leggi speciali.
In particolare, il decreto correttivo Cartabia ha apportato importanti modifiche anche in materia di notifiche di atti giudiziari da parte degli avvocati.
Secondo la nuova formulazione, infatti, ai commi 2 e 3 dell’art. 3 ter della Legge 53/1994, si legge:
“2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata”.
I risvolti pratici
A fronte di tale importante modifica normativa, pertanto, gli avvocati sono tenuti ad effettuare ogni notifica di un atto giudiziario a mezzo pec. E:
Se tale notifica non si perfeziona per una causa imputabile al destinatario (ad esempio, casella piena o mancato rinnovo concessione), l’atto da notificare viene inserito in un’apposita area riservata creata allo scopo sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (https://servizipst.giustizia.it).Ciò significa che qualora in esito alla notifica di un atto giudiziario tramite pec venga recapitato l’avviso di mancata consegna:
In difetto di tale comunicazione saranno applicate pesanti sanzioni: per le società da € 206 a € 2064 (cfr art. 2630 del codice civile) e per le imprese individuali, previa diffida alla regolarizzazione da parte del Registro Imprese della CCIAA, da € 30 a € 1548 (cfr art. 2194 del codice civile).
E peraltro, per le imprese che risultino prive di domicilio digitale, è prevista - oltre al pagamento della sanzione amministrativa suddetta - anche l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio, la quale può in ogni caso avviare periodiche verifiche sui domicili attivi.
Obbligatorietà anche per gli AMMINISTRATORI
Se, pertanto, i professionisti e le imprese (comprese le ditte individuali) hanno già da anni l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, si segnala che con la Legge 30.12.2024 n. 207 (la c.d. Legge di bilancio 2025) tale obbligo è esteso anche agli Amministratori delle Società.
A far data dal 01.01.2025, pertanto, ogni Amministratore di una Società ed ogni membro del CdA dovranno disporre di una PEC personale e comunicarla al Registro delle Imprese.
La mancata comunicazione di tale indirizzo PEC personale comporterà una sanzione amministrativa che potrà ammontare da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.065.
Le normativa recente in materia di notifiche
In un tale contesto è stato emanato il D.Lgs. 31.10.2024 n. 164 (‘Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata’), il c.d. ‘decreto correttivo Cartabia’, che ha apportato numerose modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, al Codice penale e ad alcune leggi speciali.
In particolare, il decreto correttivo Cartabia ha apportato importanti modifiche anche in materia di notifiche di atti giudiziari da parte degli avvocati.
Secondo la nuova formulazione, infatti, ai commi 2 e 3 dell’art. 3 ter della Legge 53/1994, si legge:
“2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata”.
I risvolti pratici
A fronte di tale importante modifica normativa, pertanto, gli avvocati sono tenuti ad effettuare ogni notifica di un atto giudiziario a mezzo pec. E:
Se tale notifica non si perfeziona per una causa imputabile al destinatario (ad esempio, casella piena o mancato rinnovo concessione), l’atto da notificare viene inserito in un’apposita area riservata creata allo scopo sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (https://servizipst.giustizia.it).Ciò significa che qualora in esito alla notifica di un atto giudiziario tramite pec venga recapitato l’avviso di mancata consegna:
- l’avvocato deve depositare tale avviso di mancata consegna nel predetto portale ed attendere il decorrere di dieci giorni perché la notifica si possa considerare regolarmente perfezionata;
- il destinatario non avrà mai contezza di aver ricevuto una notifica di un atto giudiziario a mezzo pec, a meno che non acceda a tale portale nella propria area riservata;
- la notifica dell’atto giudiziario si considererà in ogni caso perfezionata con tutti i conseguenti effetti in capo al destinatario (ad esempio: in esito alla notifica di un decreto ingiuntivo mediante pec non recapitata per causa imputabile al destinatario, iniziano comunque a decorrere i termini per l’opposizione senza che il destinatario ne abbia contezza, con concreto rischio che il decreto divenga definitivo e non più opponibile).
N.B. Il mancato recapito per causa imputabile al destinatario rappresenta la maggioranza preponderante dei casi di mancato ricevimento della pec.
Viceversa,
- se tale notifica non si perfeziona per una causa non imputabile al destinatario, la notifica sarà eseguita dall’avvocato (o dall’ufficiale giudiziario) nelle forme tradizionali (posta/a mani).
N.B. Trattasi di casi del tutto residuali (ad esempio un mancato funzionamento della rete nella zona di riferimento)
…. E pertanto
Per scongiurare il rischio di scoprire in un momento solo (o troppo) avanzato che pende un processo a carico di una Società, di una Ditta Individuale, di un Professionista, o di un Amministratore, invitiamo tutti tali soggetti a:
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese sul sito http://www.infoimprese.it/impr/index.jsp oppure sul sito https://www.inipec.gov.it/cerca-pec;
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC);
- monitorare quotidianamente tale casella PEC per verificare se siano stati notificati atti giudiziari;
- mantenere tale casella PEC nelle condizioni di poter ricevere in ogni momento un nuovo messaggio;
- accedere regolarmente alla propria area riservata sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (https://servizipst.giustizia.it) per verificare se sullo stesso siano state depositate delle notifiche non recapitate.Solo in tal modo, infatti, sarà possibile avere effettiva contezza di tutte le notifiche di atti giudiziari che vengano eseguite.
Lo studio è a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento
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