Adeguati assetti: consapevolezze e responsabilità per amministratori e sindaci

Marzo 2023

Articolo dell'Avv. Matteo Filippi
 
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche - CCII) ha imposto l’obbligo per tutte le imprese di dotarsi di strumenti (c.d. assetti adeguati) in grado di prevenire la crisi e garantire la continuità dell'attività imprenditoriale, oltre che una gestione corretta e consapevole dell'impresa.

Indice:
Sintesi
Introduzione
Norme di riferimento
Nel dettaglio
Responsabilità di amministratori e sindaci
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Come adempiere agli obblighi di legge.
 
Sintesi
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche - CCII) ha imposto l’obbligo per tutte le imprese di dotarsi di strumenti (c.d. assetti adeguati) in grado di prevenire la crisi e garantire la continuità dell'attività imprenditoriale, oltre che una gestione corretta e consapevole dell'impresa.
Gli imprenditori sono chiamati ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e proporzionato alle dimensioni ed alla tipologia dell'impresa ed idoneo ad individuare tempestivamente eventuali squilibri patrimoniali ed economico-finanziari.
Gli amministratori sono tenuti ad accedere tempestivamente alle prime avvisaglie di squilibrio ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. I creditori pubblici qualificati da parte loro segnaleranno ad amministratori e sindaci esposizioni debitorie nei loro confronti superiori a determinate soglie: tali segnalazioni costituiranno importanti segnali di allarme.
Dalla mancata adozione di un assetto adeguato e dalla mancata o intempestiva reazione ai segnali di crisi deriverà la responsabilità personale degli imprenditori, e quindi di amministratori e sindaci, verso la società, i creditori sociali, i singoli soci ed i terzi.
Infine, vengono riportate alcune indicazioni autorevoli sugli assetti da acquisire per assolvere agli obblighi di legge.
 
Introduzione
Partendo dalla constatazione che la crisi di impresa consuma progressivamente l’azienda arrivando ad erodere, assieme agli elementi improduttivi, anche gli assetti virtuosi e produttivi, il Codice della Crisi d’Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche - CCII) ha istituito l'obbligo per tutte le imprese (siano esse individuale o collettive, di piccole o di grandi dimensioni) di dotarsi di strumenti (c.d. assetti adeguati) idonei a prevenire la crisi e garantire la continuità dell'attività imprenditoriale.
Si è dunque stabilito che l’imprenditore debba essere nelle condizioni di poter cogliere i primi sentori della crisi e di assumere le conseguenti iniziative.
 
Gli assetti adeguati, beninteso, non servono solo all’emersione anticipata della crisi, ma anche ad una corretta gestione dell’impresa riguardando, oltre all’assetto contabile, anche quello organizzativo ed amministrativo.
Non si tratta in ogni caso di inutili adempimenti a carico dell'imprenditore: gli assetti adeguati sono invece strumenti indispensabili per l'esercizio corretto e consapevole dell'attività imprenditoriale, onde evitare di mettere inutilmente a repentaglio i posti di lavoro ed il patrimonio proprio, dei fornitori e degli stakeholders.
 
Norme di riferimento
La previsione normativa sugli assetti adeguati è contenuta all’art. 375, comma 2 del CCII che, introducendo il secondo comma dell’art. 2086 c.c., ha stabilito che: “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il principio va letto unitamente a quanto riportato dall’art. 3 del CCII che, al comma 1 dispone in relazione all’imprenditore individuale l’obbligo di “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte”, mentre al comma 2 conferma l’obbligo in capo all’imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile.
 
Nel dettaglio
Gli assetti adeguati sono quindi delle misure, proporzionate alle dimensioni ed alla tipologia dell’impresa, che le aziende devono adottare al fine di (art. 3, comma 3 CCII):
  • rilevare tempestivamente eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno dodici mesi successivi;
  • rilevare la sussistenza dei segnali di allarme specificamente previsti dalla norma (art. 3, comma 4 CCII), ovvero:
    • di debiti per retribuzioni scadute da almeno 30 giorni superiori alla metà dell'ammontare complessivo delle retribuzioni mensili,
    • di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore ai debiti non scaduti,
    • di debiti nei confronti di banche e intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni che rappresentino complessivamente più del 5% del totale dell'esposizione,
    • una o più delle esposizioni debitorie di cui all’art. 25 novies CCII, ovvero debiti:
      • verso l’INPS per contributi previdenziali scaduti da oltre 90 giorni superiori al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e ad € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati e ad € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati,
      • verso l'INAIL per premi scaduti da oltre 90 giorni superiori ad € 5.000,
      • verso l’Agenzia delle Entrate per IVA superiore ad € 5.000,
      • verso l’Agenzia delle Entrate già affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni e superiori ad € 100.000 per le imprese individuali, ad € 200.000 per le società di persone e ad € 500.000 per le altre società.
  • ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata di cui al DM 28.09.2021 e ad effettuare il relativo test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento presente sull’apposita piattaforma presente sul sito istituzionale di ogni Camera di Commercio. 

Responsabilità di amministratori e sindaci
Come noto, gli amministratori sono responsabili civilmente del loro operato in tre direzioni:
  • verso la società (artt. 2392-2393 c.c.),
  • verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e
  • verso i singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.).
L’art. 2403 c.c. impone poi in capo al collegio sindacale la vigilanza: “sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.
I sindaci (art. 2407 c.c. commi 2 e 3) “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395”.
 
È chiaro, dunque, che amministratori e sindaci potranno essere ritenuti personalmente responsabili di non aver colto (in assenza di adeguati assetti) o di aver del tutto ignorato gli eventuali squilibri, l’insostenibilità dei debiti nei 12 mesi futuri o la sussistenza di concreti segnali d’allarme.
Come prescrive infatti il CCII, al verificarsi di tali fattispecie l’imprenditore deve assumere “senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”. Da rimarcare che, ai sensi dell’art 120 bis CCII, “L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”. Ciò vale a rafforzare dunque la responsabilità degli amministratori, che sono tenuti ad agire in prima persona alle prime avvisaglie della crisi per cercare di risolverla con gli strumenti forniti dall’Ordinamento, potendo per il resto limitarsi ad “informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento” (comma 3).
A tutela degli amministratori ed in analogia con la previgente normativa riguardante i sindaci, il medesimo art. 120 bis CCII dispone al comma 4 che: “Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa”.
 
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Il già citato art. 25 novies CCII dispone che: “L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria”, il verificarsi di esposizioni debitorie nei loro confronti in misura già sopra nel dettaglio indicata.
Trattasi evidentemente di soglie piuttosto basse.
Pare in ogni caso evidente che, in caso di mancata assunzione di iniziative idonee a far fronte alla crisi, la ricezione della suddetta segnalazione del creditore pubblico qualificato fisserà il dies a quo a partire dal quale decorrerà l’azione di responsabilità di amministratori e sindaci in caso di azione di responsabilità.
 
Come adempiere agli obblighi di legge
Si riporta di seguito il disposto di sentenze, linee guida autorevoli e disposizioni normative che, senza pretesa di esaustività, possono costituire un importante riferimento nella predisposizione di assetti adeguati in azienda.
Un primo contributo viene da un provvedimento giudiziale molto citato in merito: il decreto emesso in data 19.01.2022 dal Tribunale delle Imprese di Cagliari nel procedimento n. 188/2021 ex art. 2409 c.c. In tale contesto, infatti, l’ispettore nominato dal Tribunale aveva constatato sussistere nell’azienda ispezionata tutta una serie di mancanze sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile ed il Tribunale ha fatto proprio lo schema riferito dall’Ispettore, dando quindi viceversa atto dell’importanza di tutti quegli adempimenti omessi al fine della corretta predisposizione di assetti adeguati.
In particolare, le mancanze segnalate nel provvedimento citato sono le seguenti:

A) Con riferimento all’assetto organizzativo:
  • Organigramma non aggiornato che difetta dei suoi elementi essenziali;
  • Assenza di un mansionario;
  • Inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
  • Assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

B) Con riferimento all’assetto amministrativo:
  • Assenza di strumenti idonei a monitorare la solvibilità dei clienti ed approntare adeguate misure per conservare e tutelare i crediti;
  • Mancata redazione di un budget di tesoreria;
  • Mancata redazione di strumenti natura previsionale;
  • Mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
  • Assenza di strumenti di reporting;
  • Mancata redazione di un piano industriale.

C) Con riferimento all’assetto contabile:
  • La contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
  • Assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare, con conseguente inerzia nell’attività di recupero crediti;
  • Analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
  • Mancata redazione del rendiconto finanziario. 
Un altro importante apporto ai fini dell’implementazione degli adeguati assetti lo troviamo al punto 3.5 delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ove si afferma che la presenza di assetti adeguati è riconducibile:
  • alla presenza di un’organizzazione gerarchica;
  • alla redazione di un organigramma aziendale che definisca in modo chiaro le funzioni, i compiti e le linee di responsabilità;
  • all’effettivo esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato e dai soggetti ai quali sono attribuiti specifici poteri;
  • alla presenza e all’applicazione di procedure che assicurino:
    • l’efficacia e l’efficienza della gestione dei rischi aziendali;
    • l’efficacia e l’efficienza del sistema di controllo interno;
    • la completezza, la tempestività e l’attendibilità dei flussi informativi, inclusi quelli inerenti alle società controllate.
  • all’esistenza di procedure che siano in grado di assicurare la presenza di personale in possesso dell’adeguata professionalità e competenza necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate;
  • alla presenza di direttive e procedure aziendali, periodicamente aggiornate e diffuse ai vari livelli della struttura organizzativa, con particolare riferimento:
    • al sistema dei processi aziendali;
    • al sistema di definizione degli obiettivi strategici (pianificazione strategica e programmazione);
    • al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali;
    • al sistema di gestione del personale;
    • al sistema di autoregolamentazione;
    • al sistema informativo.
Il CNDCEC conclude affermando che: “Il sistema organizzativo aziendale, progettato sulla base delle caratteristiche dell’impresa, deve comunque essere in grado di favorire l’individuazione e l’attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, la descrizione dei compiti e la rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni”.

Non da ultimo, è importante sottolineare che l'adozione di assetti adeguati deve essere accompagnata dalla diffusa adozione di strumenti di compliance obbligatori e volontari, fondamentali per garantire la conformità alle normative vigenti e per prevenire potenziali violazioni che potrebbero causare conseguenze negative, idonei a garantire un'adeguata gestione dei rischi e una maggiore trasparenza nell'operato dell'azienda.
In questa prospettiva vanno infatti ad esempio richiamate:
  • la prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008),
  • il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali,
  • la normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007,
  • il Codice di Corporate Governance (per le quotate),
  • il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001,
  • la norme ISO 9001 – Sistema per la gestione della qualità, ISO 14001 – Sistema di gestione ambientale, ISO 27001 – Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, ISO 45001 – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.Verona, 18 marzo 2023
 

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