13/11/2017
Importanti novità in materia di recuperabilità del credito
Nel difficile contesto storico che stiamo attraversando, caratterizzato da diffuse e generalizzate difficoltà economico finanziarie, diventa obiettivo primario di ciascuno, sia esso azienda o privato, porre particolare attenzione al recupero tempestivo dei propri crediti vantati verso soggetti terzi.
Se, tuttavia, sino a poco tempo fa tale attività si risolveva troppo spesso in un nulla di fatto, sul punto è oggi intervenuto il legislatore che ha cercato di contrastare quanto più possibile i ritardi e gli omessi pagamenti delle somme dovute. Il D.L. 12 settembre 214, n. 132, convertito con modificazioni nella Legge 10 novembre 2014 n. 162 ha infatti introdotto nell’ordinamento l’art. 492 bis c.p.c. che consente ad ogni creditore di accedere, in presenza di determinati presupposti, alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
Il creditore che sia munito di un valido titolo esecutivo (sia esso un decreto ingiuntivo, una sentenza, un assegno, ecc.) e che abbia tentato un precedente pignoramento con esito negativo, potrà quindi depositare un’istanza in Tribunale per ottenere l’autorizzazione ad accedere alle suddette banche dati. Ed una volta autorizzato giudizialmente tale creditore potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate per ottenere ogni informazioni ivi registrata relativamente al proprio debitore.
L’Agenzia delle Entrate fornirà infatti un report indicante:
Se, tuttavia, sino a poco tempo fa tale attività si risolveva troppo spesso in un nulla di fatto, sul punto è oggi intervenuto il legislatore che ha cercato di contrastare quanto più possibile i ritardi e gli omessi pagamenti delle somme dovute. Il D.L. 12 settembre 214, n. 132, convertito con modificazioni nella Legge 10 novembre 2014 n. 162 ha infatti introdotto nell’ordinamento l’art. 492 bis c.p.c. che consente ad ogni creditore di accedere, in presenza di determinati presupposti, alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
Il creditore che sia munito di un valido titolo esecutivo (sia esso un decreto ingiuntivo, una sentenza, un assegno, ecc.) e che abbia tentato un precedente pignoramento con esito negativo, potrà quindi depositare un’istanza in Tribunale per ottenere l’autorizzazione ad accedere alle suddette banche dati. Ed una volta autorizzato giudizialmente tale creditore potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate per ottenere ogni informazioni ivi registrata relativamente al proprio debitore.
L’Agenzia delle Entrate fornirà infatti un report indicante:
- Il datore di lavoro (azienda o privato) del soggetto debitore, se lo stesso è persona fisica, ed indicazione dell’ammontare specifico dello stipendio percepito e del TFR sin’ora maturato;
- Immobili di proprietà;
- Atti o contratti posti in essere (quali ad esempio, vendite, locazioni, trasferimento di beni, ecc.) che abbiano generato un reddito per il debitore;
- Elenco completo di tutte le banche o gli altri istituti di credito con i quali il debitore intrattiene un determinato rapporto (sia esso di conto corrente, di finanziamento, o altro).
Con un costo davvero contenuto (pari ad € 43,00 a titolo di contributo unificato per il deposito dell’istanza in Tribunale e ad ulteriori € 40,00 circa per i tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate) ogni creditore potrà ottenere una fotografia esaustiva della situazione patrimoniale del proprio debitore.
E ciò in tempi relativamente contenuti, all’incirca un paio di mesi.
E’ quindi evidente che tale novità legislativa permette oggi non solo un concreto e veloce recupero del credito vantato (in presenza di capienza patrimoniale del debitore) ma anche, ed eventualmente, un più immediato passaggio a perdite di tale credito (in caso, viceversa, di incapienza patrimoniale) con conseguente immediato recupero dell’Iva versata.
E ciò in tempi relativamente contenuti, all’incirca un paio di mesi.
E’ quindi evidente che tale novità legislativa permette oggi non solo un concreto e veloce recupero del credito vantato (in presenza di capienza patrimoniale del debitore) ma anche, ed eventualmente, un più immediato passaggio a perdite di tale credito (in caso, viceversa, di incapienza patrimoniale) con conseguente immediato recupero dell’Iva versata.
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