Crisi da sovraindebitamento

di: avv. Nicola Caltroni

 Gestione della crisi da sovraindebitamento
  1. Premessa
La grave crisi che ha colpito i paesi avanzati e ancor più l’Italia dal 2007 ha portato all’attenzione il problema del sovraindebitamento delle persone fisiche assieme a quello dell’usura.
Fino al 2012, tuttavia, si registrano numerosi interventi sulle norme in materia di procedure concorsuali per la gestione dell’insolvenza degli imprenditori non piccoli, ma vengono sottovalutati gli effetti dell’insolvenza dei privati e delle piccole imprese che non possono accedere alle procedure fallimentari (quelli cioè con attivo patrimoniale inferiore ad € 300.000, ricavi inferiori ad € 200.000 e debiti inferiori ad € 500.000).
Finalmente, con la Legge nr. 3 del 27 gennaio 2012 (il cui titolo è: “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) anche l’insolvenza dei privati e delle piccole imprese prive dei requisiti per fallire diviene oggetto dell’attenzione del Legislatore; il fenomeno ha assunto una dimensione tale da non poter più essere ignorato visto il suo rilevante interesse economico-sociale.
In particolare, può accedere alla gestione della crisi da sovraindebitamento:
  1. imprenditore commerciale non fallibile perché sotto soglia art. 1 L.F.;
  2. lavoratori autonomi;
  3. enti non commerciali
  4. imprenditore agricolo;
  5. start up innovative
Non va dimenticato, infatti, che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” ai sensi dell’art. 2740 c.c. e, pertanto, il suo patrimonio o reddito sarà sempre soggetto all’azione del creditore.
  1. A che cosa serve
La procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento consente la cancellazione dei debiti di tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure fallimentari.
In tal modo si scongiura, da un lato, il ricorso al mercato dell'usura e, dall’altro, si evita che il soggetto sovraindebitato diventi vittima dei propri creditori.
La finalità della procedura è di consentire a chi è in difficoltà ad adempiere alle obbligazioni di ripartire da zero (c.d. “fresh start”) e di poter riacquistare credibilità sociale.
Nello specifico sono state introdotte tre procedure:
1. Accordo di ristrutturazione e soddisfazione, rivolto a soggetti che svolgono attività imprenditoriale ma che sono esclusi dalla legge fallimentare;
2. Piano del consumatore, rivolto ai consumatori;
3. Liquidazione del patrimonio (in alternativa o conversione di 1 e 2), rivolta a tutti i soggetti che intendano vendere tutti i propri beni per onorare i propri debiti e soddisfare i propri creditori.
Ogni procedura è “volontaria”, cioè solo a scelta del soggetto sovraindebitato, ma con l'assistenza imprescindibile dell'organismo di composizione delle crisi scelto dallo stesso debitore.
  1. Come funziona
Il debitore sovraindebitato ha due alternative.
Egli può proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore, ma quest’ultimo solo se consumatore (è consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”).
Nella prima fase si predispone il piano avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti.
Il piano deve prevedere:
- le scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, (per esempio pagamenti rateali, cessione crediti futuri, cessione dei beni, liquidazione dell’attivo, ecc...) ;
- le garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.
La proposta potrà prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati, purchè non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.
Alcuni crediti (v. art. 545 c.p.c. e tributi UE, IVA e rit. fiscali) non sono suscettibili di pagamento parziale.
Nella seconda fase, quella di omologazione del piano, è necessario l’intervento del Tribunale, che fissa l’udienza dei creditori.
L'accordo di composizione della crisi può essere omologato qualora sia raggiunto il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, applicando il “silenzio-assenso” nei confronti dei creditori che non esprimono il proprio consenso entro il termine di 10 gg. prima dall'udienza fissata dal Tribunale.
Il piano del consumatore non richiede invece l’accordo con i creditori.
IMPORTANTE: il piano del consumatore deve essere conveniente rispetto alla liquidazione.
La terza fase è quella dell’esecuzione dell'Accordo e del Piano, che interviene ovviamente nel solo caso in cui il Tribunale accolga l’istanza ed omologhi il piano.
L’omologa del piano può essere concessa solo dopo che il Giudice Delegato ha verificato (i) le maggioranze di legge, (ii) l’idoneità del piano ad assicurare l’integrale pagamento crediti impignorabili e crediti fiscali e (iii) giudizio di convenienza (su istanza di creditore escluso e/o non aderente, ovvero su istanza di qualunque altro interessato).
Dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
Nel caso del piano del consumatore non sono i creditori, ma direttamente il Giudice a giudicare sulla fattibilità del piano stesso.
Una terza possibilità, alternativa all’accordo di composizione della crisi ed al piano del consumatore è la liquidazione del patrimonio, procedura che può essere accostata al fallimento vero e proprio; in questo caso infatti il Tribunale nomina un liquidatore (simile al curatore fallimentare).
L’esecuzione dell’accordo compete, quindi, a seconda dei casi, al debitore stesso oppure a un liquidatore.
Infine, se l’esecuzione dell’accordo è impossibile per cause non imputabili al debitore, è prevista la possibilità per quest’ultimo di modificare, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, la proposta.
In tal caso si instaura un nuovo procedimento perché la modifica equivale a una nuova proposta.
 

Letti e compresi i termini dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esprimo il mio consenso a ricevere informazioni marketing e di aggiornamento sulle sue attività e iniziative di Studio Impresa. Il mancato conferimento del consenso non comporterà alcuna conseguenza relativamente alla richiesta effettuata.
Consenso per l'invio successivo di informazioni relative ad iniziative e servizi (FACOLTATIVO)
Captcha

Hai bisogno di una consulenza?

Compila il form e sarai ricontattato al più presto dai
nostri professionisti

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?