Split payment

Il meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 inserendo il nuovo art. 17-ter nel Dpr 633/1972, inverte gli obblighi di versamento dell’imposta, relativamente ai rapporti con gli enti pubblici dal cedente/prestatore allo stesso ente pubblico.
L’ente pubblico quindi non verserà l’iva al proprio fornitore, come normalmente avviene nei rapporti commerciali, ma la verserà direttamente all’Erario con modalità e termini che verranno fissati da apposito provvedimento.
Tale nuova disposizione, soggetta alla conferma dell’Unione Europea, è  applicabile a far data dal 1° gennaio 2015. In particolare è stato specificato che il meccanismo trova applicazione alle operazioni per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica a partire dal citato 1° gennaio, in tal modo risultano escluse dallo split payment tutte quelle operazioni già fatturate all’ente pubblico alla data del 31.12.2014 la cui esigibilità di imposta non si sia ancora verificata.
La normativa esclude dallo split payement le operazioni che vedono l’ente pubblico debitore d’imposta per effetto dell’applicazione del reverse charge (naturale citare quindi anche i casi di nuova applicazione del reverse quali le prestazioni di servizi di pulizia, di servizi di demolizione, di servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici), e i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito[1].
Cosa accade dal punto di vista pratico?
Sicuramente nella fattura emessa in relazione alle operazioni poste in essere con gli enti pubblici per le quali trova applicazione il meccanismo dello split payement occorrerà specificare che l’IVA non verrà incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972.
La fattura sarà emessa nel formato elettronico o cartaceo a seconda la normativa vigente.
L’ente pubblico provvederà al pagamento dell’imponibile al fornitore mentre l’iva addebitata in fattura dal cedente/prestatore verrà versata direttamente dall’ente pubblico all’Agenzia delle Entrate.
Ai fini del versamento poi l’ente pubblico potrà alternativamente:
  • versare in modo distinto l’Iva dovuta per ciascuna fattura ricevuta con imposta esigibile,
  • versare l’iva complessiva relativa alle fatture la cui imposta è divenuta esigibile in quel dato giorno,
  • versare cumulativamente entro il 16 di ciascun mese successivo l’iva relativa alle fatture con iva esigibile nel mese precedente.
 
Diversi gli effetti sull’azienda fornitrice, in primis il probabile aumento dell’aumento del credito iva non potendo più compensare il debito; per questo il legislatore è intervenuto sulla normativa dei rimborsi iva inserendo l’art 17-ter tra quelli che concorrono alla formazione dell’aliquota media sulle vendite ai fini del rimborso trimestrale o annuale.
In secondo luogo necessiterà  una diversa metodologia di formazione del documento fattura e di registrazione contabile, e questo nelle aziende richiederà un aggiornamento del software[2].
Si ritiene comunque che, in attesa di chiarimenti, l’imposta vada comunque annotata nel registro delle vendite (senza concorso nella liquidazione periodica) e, dal punto di vista di registrazione contabile provvedere allo storno della stessa dal credito verso il cliente.
 
Facciamo un esempio, si emette fattura per euro 10.000,00 + iva aliquota 22%
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Data e numero fattura: xxxxxxxxxxx
OGGETTO DELLA FATTURA                                            IMPONIBILE                                   IVA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                               3.000,00                                   660,00
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                               3.000,00                                   660,00
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                               4.000,00                                   880,00
 
 
                                                                                    10.000,00                                  2.200,00
TOTALE FATTURA                                                                                                   12.200,00
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti.
IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972.
 
Netto a pagare                                                                                                              10.000,00                                                                                                  
 
[1] Non è chiaro cosa debba intendersi in tal caso, si suppone le fatture dei professionisti, si spera in una interpretazione chiarificatrice da parte dell’Agenzia.
[2] Anche in questo caso è opportuno che al più presto l’Agenzia dia indicazioni in merito alla rilevazione sui registri di tali fatture.

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