03/11/2017

Numerose le novità arrivate ed in arrivo per INDUSTRIA 4.0

Dapprima è intervenuta la legge n. 123/2017 ampliando la possibilità di fruire della maggiorazione del 150% -IPERAMMORTAMENTO - per gli stessi beni già identificati dalla Legge di Stabilità, nel caso in cui venga pagato un acconto di almeno pari al 20% dell’ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017 ed il successivo acquisto del bene strumentale nuovo avvenga entro il termine ultimo del 30 settembre 2018 (precedente scadenza era il 30 giugno).
Ora le novità sono attese con la legge di Bilancio 2018  la quale sembra prevedere, salvo modifiche sostanziali in iter, la creazione di un credito di imposta su talune fattispecie formative poste in essere dall’azienda nel corso del 2018.
Tale credito d’imposta dovrebbe essere pari al 40% del costo aziendale sostenuto per il personale dipendente per il periodo in cui lo stesso viene occupato in attività di formazione.
Non si tratta tuttavia della comune agevolazione che mira a coprire le spese del corso formativo ma bensì di un credito di imposta che coprirà il reale costo del lavoro sostenuto dall’azienda durante le ore di vigenza del corso formativo.
Ma come si lega tutto questo con il progetto INDUSTRIA 4.0?
La formazione agevolata è quella attinente le attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali ad esempio:
  • big data e analisi dei dati,
  • cloud e fog computing,
  • cyber security,
  • sistemi cyber-fisici,
  • prototipazione rapida,
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
  • robotica avanzata e collaborativa,
  • interfaccia uomo macchina,
  • manifattura additiva,
  • internet delle cose e delle macchine e
  • integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo senza imponibilità ai fini del reddito.
In ultimo l’Agenzia delle Entrate ha rese note lo scorso 9 e 10 ottobre le risoluzioni 121 e 122 con le quali ha rispettivamente chiarito:
- il corretto comportamento da tenere nel calcolo dell’agevolazione nel caso in cui il contribuente modifichi in itinere l’esercizio sociale,
-  quali siano, nell’ambito della Ricerca e Sviluppo, le attività di ricerca agevolabili.

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