Il contratto di rete e le imprese agricole
IL CONTRATTO DI RETE E LE IMPRESE AGRICOLE
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 ( convertito con modifiche con L. n. 116/2014 in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014).
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 ( convertito con modifiche con L. n. 116/2014 in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
Art. 1 bis
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
Comma 3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
[…]
IL CREDITO DI IMPOSTA
Art. 3
Interventi per il sostegno del Made in Italy
Interventi per il sostegno del Made in Italy
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3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5,lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interni.
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3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5,lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interni.
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