La codatorialità come strumento per potenziare la competitività delle imprese

Introduzione ai contratti di rete
 
I contratti di rete sono stati introdotti nell’ordinamento italiano con il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificati e integrati da altre disposizioni legislative (in particolare L. 99/2009 e L. 122/2010). La ratio legis che sorregge l’istituto del “contratto di rete” è di favorire forme di collaborazione, integrazione e sinergia fra imprese, mantenendo comunque l’autonomia giuridica dei singoli partecipanti.
L’obiettivo principale è consentire alle imprese – specialmente di piccole e medie dimensioni – di accrescere la propria capacità competitiva, condividere risorse, competenze, know-how e ridurre costi, sia in ambito privato sia nelle procedure di appalto pubblico. Per tale ragione, negli ultimi anni si è assistito a un crescente utilizzo del contratto di rete:
  1. per partecipare a gare d’appalto congiunte (costituendo, di fatto, un soggetto “collettivo” dotato di propria soggettività limitata e finalizzata a realizzare l’oggetto della rete)
  2. per potenziare la competitività dell’azienda che partecipa in autonomia all’appalto pubblico grazie all’utilizzo congiunto di attrezzature e alla codatorialità.
 
2. Codatorialità: definizione e inquadramento

2.1. Nozione di codatorialità
Il concetto di codatorialità (o “co-datorialità” o “plurimo datore di lavoro”) indica la possibilità che più imprese, aderenti a un medesimo contratto di rete, esercitino congiuntamente le prerogative datoriali su uno o più lavoratori. In sostanza, il lavoratore si trova a fornire la propria prestazione a favore di più imprese retiste, considerate tutte “datori di lavoro” per aspetti specifici e secondo le modalità disciplinate dal contratto di rete.
Questo strumento, nella prassi, mira a superare o comunque ad affiancare istituti tradizionali quali l’appalto di manodopera o il distacco del personale, consentendo una gestione condivisa delle risorse umane tra i partecipanti alla rete. Importante è evidenziare come la codatorialità possa essere prevista esclusivamente nell’ambito di un contratto di rete valido e regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese, in cui siano disciplinati nel dettaglio i criteri e le condizioni di utilizzo della prestazione lavorativa comune.

3. Distacco del personale e codatorialità a confronto

3.1. Il distacco del personale

Definizione: con il distacco (art. 30, D.Lgs. n. 276/2003), un datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, purché permanga un interesse del datore di lavoro originario.
Caratteristiche essenziali:
  • permanenza del vincolo contrattuale fra il lavoratore e il datore di lavoro distaccante;
  • interesse specifico del distaccante (non basta il mero vantaggio economico derivante dalla riduzione del costo del lavoro);
  • persistenza di alcuni poteri datoriali in capo al distaccante (ad esempio, potere disciplinare, anche se condiviso con il distaccatario);
  • inquadrtamento ai fini IVA, in seguito alle sentenze della Corte Europea, come una prestazione di servizi che deve essere integralmente fatturata al distaccatario con aliquota 22%
3.2. Differenze rispetto alla codatorialità
  • Pluralità e parità di datori: nella codatorialità, il lavoratore è formalmente assunto da più datori di lavoro contestualmente (o da un’impresa capofila con delega specifica), i quali esercitano in maniera condivisa e concertata i poteri direttivi e disciplinari. Nel distacco, invece, la titolarità del rapporto di lavoro resta sempre e solo in capo al distaccante.
  • Finalità: il distacco risponde a un’esigenza temporanea e specifica di un unico soggetto (distaccatario), mentre la codatorialità è strutturale e coerente con le finalità stesse del contratto di rete (realizzare un progetto comune e duraturo).
  • Gestione degli adempimenti: in regime di codatorialità, gli oneri retributivi e contributivi devono essere ripartiti secondo criteri preventivamente stabiliti nel contratto di rete; nel distacco, questi rimangono principalmente in capo al distaccante, con eventuale rivalsa sul distaccatario se così concordato.
  • Responsabilità: nella codatorialità, le imprese retiste sono congiuntamente responsabili dell’applicazione delle norme in materia di lavoro (sicurezza, contrattualistica, etc...)
  • Fiscalmente, ai fini IVA, essendo le imprese tutte “datore di lavoro” non può configurarsi una prestazione di servizio da assoggettare ad iva secondo la recente disciplina ma piuttosto siamo in presenza di spese anticipate non imponibili indicate nell'articolo 15 del D.P.R. 633/72.
  •  
4. Vantaggi e criticità della codatorialità
 
4.1. Vantaggi
  • Flessibilità organizzativa: le imprese retiste possono impiegare i lavoratori in codatorialità in modo trasversale su più progetti, ottimizzando tempi e costi.
  • Riduzione degli adempimenti: se ben gestita, la codatorialità può evitare il ricorso a continui contratti di somministrazione, appalti interni o distacchi, semplificando i processi.
  • Condivisione del know-how: i lavoratori diventano risorsa comune, facilitando lo scambio di competenze e la formazione reciproca.
  • Più solidità per gare d’appalto: le imprese possono dimostrare un’organizzazione più complessa e affidabile, avvalendosi della forza lavoro condivisa per incrementare la propria capacità esecutiva.
4.2. Criticità e requisiti
  • Necessità di una precisa disciplina nel contratto di rete: mancanza di chiarezza sui compiti e sui poteri gestionali può generare contenziosi, soprattutto in materia di responsabilità disciplinare o di sicurezza sul lavoro.
  • Coordinamento retributivo e contributivo: occorre stabilire criteri univoci di riparto per evitare sovrapposizioni o omissioni contributive.
  • Controlli ispettivi: in sede di verifica, gli organi ispettivi potrebbero sindacare l’effettiva esistenza di un interesse comune e l’effettivo “governo congiunto” del personale. Se ritenuta assente la codatorialità, potrebbero essere contestate ipotesi di interposizione illecita di manodopera.
  • Scarsa diffusione pratica: rispetto al distacco e alla somministrazione, la codatorialità è ancora un istituto di minor utilizzo, che richiede quindi competenze specialistiche e capacità di relazionarsi con gli Enti coinvolti.
5. L’utilizzo della codatorialità nei pubblici appalti

5.1. Rilevanza nei bandi di gara
Sempre più stazioni appaltanti riconoscono la validità della partecipazione in forma di contratto di rete, considerando la rete come un soggetto idoneo a concorrere. In tale contesto, la possibilità di avvalersi di lavoratori in codatorialità:
  • Aumenta la capacità tecnico-organizzativa: si può dimostrare di disporre di un numero sufficiente di addetti con competenze specifiche, senza dover ricorrere a strumenti più complessi (distacco o somministrazione).
  • Fornisce maggiore garanzia di continuità: grazie alla condivisione dei lavoratori, eventuali carenze in un’impresa possono essere compensate da altre imprese retiste.5.2. Compatibilità con il Codice dei Contratti Pubblici
Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) non esclude la partecipazione delle reti; anzi, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha più volte chiarito la legittimità di un contratto di rete come forma aggregativa paragonabile al consorzio ordinario o all’ATI (Associazione Temporanea di Imprese).
Tuttavia, per evitare contestazioni di irregolarità o di interposizione fittizia di manodopera, le imprese dovranno:
  • Indicare chiaramente nel contratto di rete come si realizza la codatorialità, specificando le qualifiche e le mansioni dei lavoratori condivisi.
  • Garantire che la gestione dei lavoratori avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di orario di lavoro, retribuzione, sicurezza.
  • Conservare traccia documentale (contratti individuali, buste paga, versamenti contributivi) che dimostri l’effettiva corresponsione degli oneri da parte delle imprese datoriali.


6. Principali condizioni di legittimità
Perché la codatorialità sia ritenuta legittima e non venga considerata come un mero escamotage per eludere i vincoli sul distacco o sulla somministrazione di personale, occorre:
  • Forma scritta e registrazione del contratto di rete: il contratto deve specificare l’esistenza di un programma di rete e un comune interesse economico-produttivo.
  • Chiarezza degli obiettivi: la codatorialità non può essere fine a se stessa, ma finalizzata alla realizzazione di obiettivi di rete (innovazione, internazionalizzazione, partecipazione congiunta a progetti).
  • Programma condiviso di gestione del personale: il contratto dovrebbe includere un piano di ripartizione dei costi, dei poteri direttivi e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
  • Rispetto di norme imperative in materia di lavoro: contratti collettivi, livelli retributivi, regole sulla salute e sicurezza, tutela previdenziale e assicurativa.
 
7. Conclusioni
La codatorialità rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che, operando congiuntamente tramite il contratto di rete, intendano migliorare la propria efficienza e competitività, anche nell’ambito dei contratti pubblici. In particolare, rispetto al distacco del personale, essa consente una condivisione “strutturale” delle risorse umane, fondata sul vincolo comune del contratto di rete e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi condivisi. Tuttavia, la codatorialità richiede:
  • Un’adeguata pianificazione iniziale,
  • Una precisa disciplina negli accordi di rete,
  • Un rigoroso rispetto delle norme in materia di lavoro, fisco e previdenza.Solo in tal modo potrà costituire un’alternativa pienamente legittima ai modelli tradizionali (distacco, somministrazione) e offrire ai soggetti pubblici appaltanti – e ai lavoratori stessi – le dovute garanzie di trasparenza, efficienza ed equa tutela dei diritti.
Riferimenti essenziali
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con L. n. 33/2009), art. 3, introduttivo dei contratti di rete e successive modifiche (L. 99/2009, L. 122/2010).
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30 (distacco del personale).
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.
Circolari del Ministero del Lavoro in materia di contratto di rete e codatorialità.
Documenti e FAQ di ANAC e associazioni di categoria in tema di partecipazione a gare congiunte.
 
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