Dare un giusto valore patrimoniale alla tua impresa: ora si può.

di Carlotta Cena.

Quante volte ci si sente dire dagli istituti di credito: “La tua impresa ha bisogno di essere ripatrimonializzata. Oggi, a causa della crisi economica generata dall’emergenza sanitaria in corso da COVID-19 (o per motivi pregressi oggi accentuati), questa necessità è ancora più impellente.
Quand’anche la tua impresa non avesse necessità di patrimonializzazione potrebbe comunque avere beni iscritti in bilancio ad un valore contabile inferiore al valore di mercato!
 
Oggi entrambe queste due diverse situazioni hanno una possibilità molto concreta di soluzione.
 
Con la conversione in legge del decreto agosto diviene operativa la nuova rivalutazione dei beni di impresa (art. 110 DL 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020 pubblicata sul S.O. n. 37/L alla G.U. 13.10.2020 n. 253) che sarà necessario effettuare nel bilancio 2020.
 
Prima di addentrarci nei termini della norma, vale la pena porre l’attenzione su alcuni effetti importanti che questa opportunità consente, iniziando a rispondere alle tematiche poste in premessa.
 
PATRIMONIALIZZAZIONE A COSTO ZERO
  1. La norma ha previsto la possibilità (per trovare un precedente dobbiamo risalire al 2008) di procedere alla rivalutazione dei beni con effetti solo civilistici, consentendo così alle imprese di migliorare la propria situazione patrimoniale senza dover sostenere alcun onere fiscale. Molte imprese infatti possono trovarsi in una situazione di difficoltà patrimoniale e finanziaria ma possedere beni iscritti in bilancio per un valore contabile inferiore al valore di mercato (o valore interno d’uso). Grazie alla possibilità di far riemergere, gratuitamente, il valore di questi beni (e sicuramente con il supporto di un adeguato piano finanziario ed economico) l’impresa può ritrovare l’equilibrio necessario per far fronte a questi mesi di incertezza economica che l’emergenza sanitaria ci sta ponendo davanti. Certo, non è l’unica soluzione al problema ma può di certo esserne l’inizio.   In sede di rivalutazione è necessario commisurare adeguatamente la capacità prospettica dell’impresa di generare ricavi futuri in grado di sostenere i maggiori ammortamenti generati, valutando non solo la capacità dell’impresa di garantire la continuità aziendale ma anche di non incorrere nel rischio di dover svalutare (OIC9) il bene già dall’esercizio successivo alla rivalutazione.   
 
  1. A differenza dal passato è stata prevista la possibilità di procedere con la rivalutazione di singoli beni e non dell’intera categoria di beni omogenei. Questa previsione rende più semplice l’attuazione della norma, non richiedendo che tutti i beni iscritti in bilancio ed appartenenti alla stessa categoria racchiudano in sé un maggior valore. Facciamo un esempio: l’impresa ha iscritti in bilancio quattro macchinari, può scegliere se rivalutarli tutti e quattro, se rivalutarne uno e gli altri no, se valutarne alcuni solo civilisticamente ed altri anche fiscalmente.
 
RIVALUTARE NON SOLO PER PATRIMONIALIZZARE MA ANCHE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN MAGGIOR VALORE FISCALE
Maggiori ammortamenti fiscali
Ricordandoci dell’opportunità offerta dalla norma che prevede la possibilità di procedere alla rivalutazione per singoli beni di impresa, vale la pena soffermarsi con attenzione sulla sua estensione fiscale che non solo prevede un “costo di riscatto” particolarmente vantaggioso (imposta sostitutiva pari al 3%) ma anche un effetto fiscale immediato (riconoscimento del maggior ammortamento fiscale sulla rivalutazione dei beni effettuata al 31.12.2020 già a partire dal 2021).
Per comprendere la portata della rivalutazione fiscale in termini di maggiori ammortamenti, ipotizziamo che un’impresa abbia in bilancio un macchinario completamente ammortizzato, con un valore di rivalutazione pari ad euro 50.000. A fronte di un’imposta sostitutiva pari ad euro 1.500 (pari al 3% di 50.000), vedrà riconosciuto un vantaggio fiscale per maggiori ammortamenti pari ad euro 13.950 (50.000 per 27,9%, pari al risparmio di imposta ires del 24% ed irap del 3,9% sul maggior valore riconosciuto).
 
Riserva da rivalutazione senza affrancamento fiscale
Il maggior valore dei beni iscritti in bilancio (ad esempio i nostri 50.000 euro), se non imputato direttamente a capitale, determinerà il sorgere di una riserva patrimoniale di bilancio (pari al valore di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva, nell’esempio euro 48.500) che, se non ulteriormente “affrancata” fiscalmente, è in sospensione di imposta. Se la riserva in sospensione di imposta:
  • sarà utilizzata per coprire perdite non darà origine ad alcuna tassazione (non sarà possibile la distribuzione di utili fino a quando la riserva non sarà reintegrata o ridotta esplicitamente con delibera dell’assemblea straordinaria);
  • se sarà distribuita ai soci dovrà scontare l’imposizione fiscale in capo alla società prima di essere attribuita ai soci (con la successiva imposizione in capo al socio secondo le regole ordinarie).
 
Affrancamento fiscale della riserva da rivalutazione
La riserva generata dalla rivalutazione può tuttavia essere fiscalmente affrancata con un’imposta sostitutiva del 10%. L’affrancamento determina la libera distribuibilità della riserva in capo ai soci che, se soci persone fisiche di società di capitali, vedranno applicarsi un’imposta sostitutiva del 26%, se soci di società di persone/srl trasparenti non vedranno applicarsi ulteriori imposizioni.
 
Prima di procedere con l’elencazione dei termini generali della rivalutazione, mi preme sottolineare che la norma non richiede un obbligo di perizia di stima ai fini della rivalutazione, tuttavia è bene tenere in considerazione che i criteri di rivalutazione devono essere indicati nelle relazioni degli amministratori e, dove previsto, del collegio sindacale.
 
A chi è rivolta
  • società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, enti commerciali;
  • imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice:
a) in contabilità ordinaria
b) in contabilità semplificata: se viene redatto apposito prospetto e i beni risultano da apposito libro cespiti/registro iva acquisti;
  • enti non commerciali, per i beni rientranti nell’attività commerciale;
  • soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Quali beni
  • Beni iscritti nel bilancio al 31.12.2019
  • Immobilizzazioni materiali ammortizzabili: SI (sia che siano completamente ammortizzati che in corso di ammortamento)
  • Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili: SI
  • Immobilizzazioni in corso: SI
  • Partecipazione in società controllate e collegate immobilizzate: SI
  • Immobilizzazioni immateriali: SI ma solo diritti giuridicamente rilevanti (brevetti, marchi, licenze, concessioni…)
  • Immobili merce: NO
  • Beni in leasing: NO, possono essere oggetto di rivalutazione solo i beni in leasing riscattati entro il 31.12.2019
  • Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni: NO
  • Partecipazioni non di controllo o collegamento: NO
Termini
Di rivalutazione dei beni
La rivalutazione va eseguita nel bilancio chiuso al 31.12.2020 (per i soggetti con esercizio solare).
Di versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva va versata in un massimo di 3 rate annuali (senza interessi) di pari importo entro la scadenza del versamento delle imposte relative ai redditi 2020, 2021, 2022 (ovvero nel 2021, 2022, 2023)
Di decorrenza degli effetti fiscali
In caso di affrancamento fiscale (3%) del maggior valore dei beni iscritti in bilancio al 31.12.2020, il maggior ammortamento ha valenza fiscale già dal bilancio al 31.12.2021.
Cessione del bene rivalutato
La rivalutazione si perfeziona ai fini della cessione a partire dall’anno 2024 (quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione). In caso di cessione a partire dal 2024 infatti la plus/minusvalenza da cessione viene calcolata sulla rivalutazione del bene.
In caso di cessione (o qualsiasi destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) determinerà il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione, riconoscimento di un credito di imposta pari all’imposta sostitutiva riferita ai beni ceduti e la liberazione della relativa riserva.

Come rivalutare i beni
Il decreto, ai fini della determinazione del valore di rivalutazione attribuibile ai beni, fa riferimento alla legge 342/2000 la quale, all’art.11, prevede quale limite massimo il maggiore tra:
  1. Il valore corrente del bene (valore di mercato o di perizia)
  2. Il valore interno d’uso (determinato dalla consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione)

Letti e compresi i termini dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esprimo il mio consenso a ricevere informazioni marketing e di aggiornamento sulle sue attività e iniziative di Studio Impresa. Il mancato conferimento del consenso non comporterà alcuna conseguenza relativamente alla richiesta effettuata.
Consenso per l'invio successivo di informazioni relative ad iniziative e servizi (FACOLTATIVO)
Captcha

Hai bisogno di una consulenza?

Compila il form e sarai ricontattato al più presto dai
nostri professionisti

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?