Le novità della legge di bilancio 2017
Le principali novità della legge di Bilancio per il 2017
La Legge n. 232/2016, la cd. Legge di Bilancio per il 2017, si conferma positiva per il mondo dell’agricoltura, infatti, al suo interno sono presenti alcune previsioni di indubbio favore per un settore, quello primario, che sempre più interesse riscuote non solo nei buyer classici ma anche in quelli che operano nei mercati emergenti.
In verità, dopo un primo intervento restrittivo per il settore (ci stiamo riferendo al DL 66/2014 con cui si era intervenuti sull’Imu e sulla fiscalità dell’energia verde prodotta dagli imprenditori agricoli), è indubbio che si è assistito a un continuo legiferare che ha portato, ad esempio, alla realizzazione del tanto atteso Testo unico del vino.
Di seguito si offre una prima panoramica dei principali interventi contenuti nella L. 232/2016, alcuni dei quali necessitano dell’emanazione di normativa secondaria per essere operativi, rimandando a prossimi interventi per gli opportuni approfondimenti.
Articolo 1, comma 44 – Esenzione Irpef triennale
Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Viene introdotta un’esenzione da imposizione, che si va a sommare a quella già vigente in tema di Irap, reddituale, per i soggetti che operano nel settore agricolo.
In particolare, l’accesso a quella che a pieno titolo si può definire un’agevolazione, richiede il rispetto di un requisito di natura soggettiva, infatti, è necessario essere, alternativamente:
1. coltivatori diretti o
2. imprenditori agricoli principali
iscritti all’Inps gestione agricola.
Se, per quanto attiene l’esercizio da parte di tali soggetti dell’attività agricola in forma individuale sicuramente rientra nel perimetro agevolativo, qualche dubbio sorge quando le medesime attività, che danno diritto a dichiarare un reddito dominicale e/o agrario, sono svolte in forma associata.
Rinviando l’analisi a un prossimo intervento, in questa sede si può affermare come sicuramente escluse dall’agevolazione sono le forme di esercizio congiunto che portano a dichiarare l’Ires e non l’Irpef e quindi:
- società di capitali;
- enti non commerciali, ancorché determinino il reddito per categorie;
- enti commerciali;
- società cooperative;
- consorzi e società consortili.
Qualche dubbio lo pongono le Snc e le Sas, mentre non vi dovrebbero essere particolari problemi nell’ammettere nel perimetro agevolato i redditi dichiarati dai soci delle società semplici agricole.
Articolo 1, comma 45 – Modifica aliquote compensative Iva
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.
Sulla falsariga dell’operato di cui alla precedente legge Finanziaria per il 2016 (articolo 1, comma 908, L. n. 208/2015), il Legislatore ha rinnovato l’aiuto al settore della zootecnia, utilizzando, nel rispetto delle regole comunitarie, il regime speciale iva previsto per il settore agricolo e disciplinato con l’articolo 34, DPR 633/1972, che si ricorda essere il regime naturale per i soggetti che ne rispettano i requisiti soggetti e oggettivi richiesti, salvo facoltà concessa, dal comma 11 del medesimo articolo richiamato, di optare per l’applicazione dell’iva secondo le regole ordinarie.
In particolare, è prevista la possibilità di procedere all’innalzamento delle aliquote compensative da applicare alla base imponibile delle cessioni per determinare l’Iva ammessa in detrazione, infatti, si ricorda come, a seguito della c.d. riforma Visco del 1997, il regime speciale Iva è diventato un regime speciale di detrazione dell’Iva.
A questo punto non resta che attendere l’emanazione del Decreto ministeriale previsto nel termine del 31 gennaio 2017, nella speranza che non si ripeta quanto accaduto l’anno scorso, quando il decreto ha visto la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale posteriormente al 16 febbraio 2016, prima liquidazione utile cui applicare le nuove aliquote.
Articolo 1, comma 47 – Reintroduzione delle agevolazioni per l’acquisto dei terreni in Comuni montani
All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».
Non senza qualche sorpresa, con il comma 47 si assiste a una sorta di revirement per quanto attiene la recente riforma dell’imposta di registro con cui si era assistito a un taglio generalizzato di tutte quelle frastagliate agevolazioni concesse al mondo agricolo per poter procedere alla ricomposizione della proprietà fondiaria, oggetto di frazionamento con la Riforma agraria degli anni ’50.
Unica norma agevolativa rimasta in essere era la cd. piccola proprietà contadina a cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si affianca quella prevista con l’articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973 per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici, effettuati anche dalle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Si ricorda come si considerino ai fini della presente norma, terreni montani quelli:
1) ubicati a una altitudine non inferiore a 700 metri s.l.m., anche qualora siano rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
2) compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
3) facenti parte di comprensori di bonifica montana.
In ragione di quanto detto, le compravendite effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, sconteranno:
- registro – 200 euro
- ipotecaria – 200 euro
- catastale – non dovuta.
Articolo 1, comma 48 – Riduzione accise sulla birra
A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.
Articolo 1, comma 345 e 346 – esonero contributivo per gli under 40
Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
In verità, dopo un primo intervento restrittivo per il settore (ci stiamo riferendo al DL 66/2014 con cui si era intervenuti sull’Imu e sulla fiscalità dell’energia verde prodotta dagli imprenditori agricoli), è indubbio che si è assistito a un continuo legiferare che ha portato, ad esempio, alla realizzazione del tanto atteso Testo unico del vino.
Di seguito si offre una prima panoramica dei principali interventi contenuti nella L. 232/2016, alcuni dei quali necessitano dell’emanazione di normativa secondaria per essere operativi, rimandando a prossimi interventi per gli opportuni approfondimenti.
Articolo 1, comma 44 – Esenzione Irpef triennale
Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Viene introdotta un’esenzione da imposizione, che si va a sommare a quella già vigente in tema di Irap, reddituale, per i soggetti che operano nel settore agricolo.
In particolare, l’accesso a quella che a pieno titolo si può definire un’agevolazione, richiede il rispetto di un requisito di natura soggettiva, infatti, è necessario essere, alternativamente:
1. coltivatori diretti o
2. imprenditori agricoli principali
iscritti all’Inps gestione agricola.
Se, per quanto attiene l’esercizio da parte di tali soggetti dell’attività agricola in forma individuale sicuramente rientra nel perimetro agevolativo, qualche dubbio sorge quando le medesime attività, che danno diritto a dichiarare un reddito dominicale e/o agrario, sono svolte in forma associata.
Rinviando l’analisi a un prossimo intervento, in questa sede si può affermare come sicuramente escluse dall’agevolazione sono le forme di esercizio congiunto che portano a dichiarare l’Ires e non l’Irpef e quindi:
- società di capitali;
- enti non commerciali, ancorché determinino il reddito per categorie;
- enti commerciali;
- società cooperative;
- consorzi e società consortili.
Qualche dubbio lo pongono le Snc e le Sas, mentre non vi dovrebbero essere particolari problemi nell’ammettere nel perimetro agevolato i redditi dichiarati dai soci delle società semplici agricole.
Articolo 1, comma 45 – Modifica aliquote compensative Iva
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.
Sulla falsariga dell’operato di cui alla precedente legge Finanziaria per il 2016 (articolo 1, comma 908, L. n. 208/2015), il Legislatore ha rinnovato l’aiuto al settore della zootecnia, utilizzando, nel rispetto delle regole comunitarie, il regime speciale iva previsto per il settore agricolo e disciplinato con l’articolo 34, DPR 633/1972, che si ricorda essere il regime naturale per i soggetti che ne rispettano i requisiti soggetti e oggettivi richiesti, salvo facoltà concessa, dal comma 11 del medesimo articolo richiamato, di optare per l’applicazione dell’iva secondo le regole ordinarie.
In particolare, è prevista la possibilità di procedere all’innalzamento delle aliquote compensative da applicare alla base imponibile delle cessioni per determinare l’Iva ammessa in detrazione, infatti, si ricorda come, a seguito della c.d. riforma Visco del 1997, il regime speciale Iva è diventato un regime speciale di detrazione dell’Iva.
A questo punto non resta che attendere l’emanazione del Decreto ministeriale previsto nel termine del 31 gennaio 2017, nella speranza che non si ripeta quanto accaduto l’anno scorso, quando il decreto ha visto la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale posteriormente al 16 febbraio 2016, prima liquidazione utile cui applicare le nuove aliquote.
Articolo 1, comma 47 – Reintroduzione delle agevolazioni per l’acquisto dei terreni in Comuni montani
All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».
Non senza qualche sorpresa, con il comma 47 si assiste a una sorta di revirement per quanto attiene la recente riforma dell’imposta di registro con cui si era assistito a un taglio generalizzato di tutte quelle frastagliate agevolazioni concesse al mondo agricolo per poter procedere alla ricomposizione della proprietà fondiaria, oggetto di frazionamento con la Riforma agraria degli anni ’50.
Unica norma agevolativa rimasta in essere era la cd. piccola proprietà contadina a cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si affianca quella prevista con l’articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973 per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici, effettuati anche dalle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Si ricorda come si considerino ai fini della presente norma, terreni montani quelli:
1) ubicati a una altitudine non inferiore a 700 metri s.l.m., anche qualora siano rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
2) compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
3) facenti parte di comprensori di bonifica montana.
In ragione di quanto detto, le compravendite effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, sconteranno:
- registro – 200 euro
- ipotecaria – 200 euro
- catastale – non dovuta.
Articolo 1, comma 48 – Riduzione accise sulla birra
A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.
Articolo 1, comma 345 e 346 – esonero contributivo per gli under 40
Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
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