La rivoluzione nella tenuta del registro di cantina

Finalmente operativa la nuova modalità di tenuta del registro di cantina che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dopo una proroga, diviene obbligatoriamente telematica, con conseguente divieto di tenuta dei registri cartacei e abrogazione degli adempimenti connessi alla loro vidimazione.
Ma chi sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di cantina?

Obbligati sono:
1. i soggetti, persone fisiche e giuridiche e le associazioni che, nell'esercizio della proprie attività professionale o per fini commerciali, detengono prodotti vitivinicoli;
2. i titolari di stabilimenti o depositi che eseguono operazioni per c/terzi che devono effettuare le registrazioni nel proprio registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati;
3. i titolari di stabilimenti di produzione o imbottigliamento dell'aceto che devono effettuare le registrazioni di carico e scarico e di imbottigliamento;
4. i titolari di stabilimenti che elaborano bevande aromatizzate a base di vino che devono effettuare le registrazioni dei prodotti vitivinicoli introdotti e le successive utilizzazioni/lavorazioni.

La trasmissione delle operazioni, di carico e di scarico, è data facoltà di utilizzare alternativamente:
a. il sistema online per la registrazione diretta delle operazioni o
b. il sistema di interscambio di dati in modalità web-service.
A tal fine, si ricorda come gli operatori devono procedere all’autenticazione sul portale internet del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it) e procedere all'abbinamento del proprio CUAA (Codice Univoco Azienda Agricola) con i codici ICQRF dei propri stabilimenti.
Con il D.M. 21 dicembre 2016, il Mipaaf al comma 2, dell’articolo unico, ha ricordato come le attività di controllo e di certificazione relative a vini DOP/IGP continuano a essere eseguite:
- con le modalità di comunicazione previste con il D.M. 794/2012 e
- secondo i piani di controllo vigenti.
Da ultimo, sempre l’articolo unico, al precedente comma 1, introduce un periodo transitorio in cui le regole si renderanno meno stringenti.
Infatti, alla luce della complessità del passaggio epocale, soprattutto in un settore in cui sono presenti realtà legate ancora alla tradizione e soprattutto poco strutturate, è comunque previsto un periodo transitorio, compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2017, nel quale, in sede di eventuale controllo, i produttori potranno comunque  giustificare eventuali operazioni non registrate in modalità telematica  attraverso documenti cartacei senza essere sanzionati.

Hai bisogno di una consulenza?

Compila il form e sarai ricontattato al più presto dai
nostri professionisti

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?