Il Ministero pubblica le FAQ.....

Autore: dott. Luigi Scappini

All’avvicinarsi dell’appuntamento con il versamento dell’acconto Imu 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato, sul proprio sito internet, le risposte ad alcune faq (frequently asked questions) in materia di Imu agricola, concentrandosi, in modo particolare, sulle novità introdotte in tema di esenzione per i terreni montani con il D.L. n. 4/2015.
Le risposte si suddividono in due filoni di cui il primo si occupa della detrazione, introdotta con il richiamato D.L. n. 4/2015, di 200 euro riconosciuta al verificarsi di determinate condizioni.
Ma facciamo un passo indietro e ricapitoliamo l’evolversi della materia, passaggio doveroso in quanto, a decorrere dal 2014 sono state portate alcune novità in merito all’esenzione prevista per i terreni siti in aree montane e/o di collina, novità che hanno visto il crearsi di un “terreno paludoso” da cui il Governo ne è uscito solamente nel 2015 con il più volte richiamato D.L. n. 4/2015.
Punto di partenza è l’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/11 ai sensi del quale è previsto che “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili … restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.
Ecco che allora, l’articolo 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/1992 prevede l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli ubicati in zone montane e/o di collina.
Il Governo con il D.L. n. 66/2014 (il famigerato “decreto Renzi”), e in particolare con l’articolo 22, comma 2, a conferma di quanto già previsto con l’articolo 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012, aveva previsto, con l’obiettivo dichiarato di recuperare circa 350 milioni di gettito erariale, l’emanazione di un decreto che avrebbe ridelineato il perimetro esentativo.
Tale decreto è stato emanato il 28 novembre 2014 ma, al di fuori delle tempistiche di emanazione non certo virtuose, quel che rileva è che si è assistito a un proliferare di ricorsi ai Tribunali amministrativi in ragione del parametro preso a riferimento per l’esenzione (l’altitudine del municipio del comune).
Il Governo è corso ai ripari, dapprima rinviando il versamento del saldo al 26 gennaio 2015, salvo poi intervenire strutturalmente con il D.L. n. 4/2015 convertito con Legge n. 34/2015.
Attualmente (ma sono preannunciate modifiche sistematiche per il 2016, il parametro di riferimento prescelto per determinare se un terreno è esente o meno, è l’elenco Istat dei comuni di Italia.
Ne derivano 3 casistiche:
- esenzione per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati in comuni totalmente montani e in comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla legge n. 448/2001;
- esenzione per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati in comuni classificati come parzialmente montani ma posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o Iap;
- assoggettamento in tutti gli altri casi.
Tuttavia, in sede di conversione, è stato introdotto il comma 1-bis con cui è prevista una detrazione nella misura di 200 euro per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del decreto, a condizione che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap. Inoltre, nel caso di comuni ricompresi nell’allegato 0A con annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta per le sole zone del territorio comunale individuate ex della circolare n.9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.
In ragione d questa situazione alquanto bizantina, come detto in premessa, il Mef ha ritenuto opportuno pubblicare le risposte ad alcune faq, per venire incontro ai contribuenti in vista dell’appuntamento del 16 giugno.
Il Mef ricorda come la detrazione si applica anche nel caso in cui il coltivatore diretto o lo Iap conceda i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a Iap.
La detrazione è determinata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal contribuente, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata. In altri termini, la detrazione compete in totale e non per singolo terreno posseduto. Inrcolare, se uno solo dei possessori ha i requisiti richiesti dalla legge, solo a quest’ultimo spetta per intero la detrazione.
La detrazione deve essere suddivisa, sulla base dei principi della circolare n. 3/DF/12, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso.
Ultima fattispecie esaminata in merito alla detrazione dei 200 euro è quella relativa all’ipotesi di comuni parzialmente delimitati (con annotazione “PD”), nel qual caso la detrazione di 200 euro deve essere calcolata tenendo conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona “svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni.
Le altre faq hanno a oggetto rispettivamente:
1. dichiarazione -  viene affermato che la dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. L’obbligo non sussiste se il comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
2. versamenti - la detrazione per i terreni di collina svantaggiata deve essere riportata nell’apposito campo del modello F24 e del bollettino di c/c postale con esso compatibile e
3. rimborsi – in merito al rimborso che viene riconosciuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis del D. L. n. 4/15 ai contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'Imu secondo quanto disposto dal decreto del 28 novembre 2014, e che adesso non dovrebbero versare nulla, esso spetta anche nel caso in cui il terreno sia ubicato in un comune che:
•          fino al 2013, sulla base della circolare n. 9 del 1993, era imponibile;
•          per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal D. M. 28 novembre 2014, continua ad essere imponibile;
•          a seguito del D. L. n. 4 del 2015 è divenuto esente.

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