Assunzioni dei giovani...
Autore: dott. Luigi Scappini
Eccoci giunti al traguardo, quello che stiamo vivendo è l’ultimo mese per il bonus assunzione dei giovani in agricoltura; scade, infatti, il prossimo 30 giugno, il termine per assumere personale, di età compresa tra i 18 e i 35 anni e fruire di un bonus da conguagliare con i contributi Inps, fino a un importo massimo pari a 5 mila euro, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, ovvero fino a 3 mila euro nel caso di assunzioni a termine.
Il bonus, introdotto con il DL n. 91/2014 trova applicazione per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 in relazione ai lavoratori che come detto abbiano una età compresa tra i 18 e i 35 anni e che siano privi:
• di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
E’ sufficiente la realizzazione di una sola delle due condizioni.
In merito al requisito dell’età, va specificato che l'Inps con apposita circolare n. 137/2014 ha chiarito che:
1. i soggetti cui l’agevolazione si riferisce sono giovani che al momento dell'assunzione abbiano compiuto i 18 e non ancora i 35 anni;
2. in relazione alla mancanza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, sono da considerare “svantaggiati”, in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi precedenti.
Ma quali sono i requisiti che le assunzioni devono avere ai fini agevolativi?
In riferimento alle assunzioni a termine esse devono:
• avere durata almeno triennale;
• garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
• essere redatte in forma scritta.
Il bonus è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato il bonus è corrisposto in unica soluzione dopo 18 mesi dalla data di assunzione.
Per le assunzione a tempo determinato vengono corrisposte:
- 6 mensilità a dopo il primo anno di assunzione;
- 6 mensilità dopo il secondo anno e
- 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
L'incentivo è compensabile con i contributi dovuti.
Come detto in premessa l'importo annuale del bonus non può superare, per ciascun lavoratore agevolato, 3 mila euro per lavoratori a termine e 5 mila euro per quelli a tempo indeterminato. In caso di rapporto a tempo parziale il bonus è proporzionalmente ridotto.
Infine, uno sguardo agli aspetti burocratici, il bonus è concesso previa domanda da presentarsi in via telematica.
L’ammissione o meno al beneficio è comunicato all'azienda da parte della sede dell'Istituto competente.
Il bonus, introdotto con il DL n. 91/2014 trova applicazione per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 in relazione ai lavoratori che come detto abbiano una età compresa tra i 18 e i 35 anni e che siano privi:
• di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
E’ sufficiente la realizzazione di una sola delle due condizioni.
In merito al requisito dell’età, va specificato che l'Inps con apposita circolare n. 137/2014 ha chiarito che:
1. i soggetti cui l’agevolazione si riferisce sono giovani che al momento dell'assunzione abbiano compiuto i 18 e non ancora i 35 anni;
2. in relazione alla mancanza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, sono da considerare “svantaggiati”, in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi precedenti.
Ma quali sono i requisiti che le assunzioni devono avere ai fini agevolativi?
In riferimento alle assunzioni a termine esse devono:
• avere durata almeno triennale;
• garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
• essere redatte in forma scritta.
Il bonus è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato il bonus è corrisposto in unica soluzione dopo 18 mesi dalla data di assunzione.
Per le assunzione a tempo determinato vengono corrisposte:
- 6 mensilità a dopo il primo anno di assunzione;
- 6 mensilità dopo il secondo anno e
- 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
L'incentivo è compensabile con i contributi dovuti.
Come detto in premessa l'importo annuale del bonus non può superare, per ciascun lavoratore agevolato, 3 mila euro per lavoratori a termine e 5 mila euro per quelli a tempo indeterminato. In caso di rapporto a tempo parziale il bonus è proporzionalmente ridotto.
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